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Caratteristiche del servizio

Relativamente alla pubblicità delle vendite giudiziarie, la richiesta di pubblicazione avviene a cura del soggetto incaricato (professionista delegato, custode giudiziario, curatore fallimentare, legale del creditore, cancelleria, etc.) che deve provvedere all'invio della documentazione indicata in ordinanza (ad es. avviso, ordinanza, perizia, fotografie, planimetrie).
Il servizio non è autorizzato a modificare il contenuto di qualsiasi documento, ma si limiterà ad una sola eventuale modifica di formato della documentazione. In particolare, riguardo al problema della presenza di eventuali nomi e cognomi di soggetti richiamati nella documentazione, la società non può intervenire per la loro cancellazione all’interno dei singoli documenti.
Nel rispetto della normativa sulla privacy (d.lgs. n°196, 30 giugno 2003), salvo diverse disposizioni impartite dal Tribunale, i soggetti incaricati della trasmissione della documentazione da pubblicare devono aver cura di inviare i documenti già epurati dai dati personali relativi al debitore ed ai congiunti (oscurando, ove presente, il nome e cognome del debitore esecutato, anche nel caso esso compaia nelle trascrizioni dell’ultimo ventennio), in modo che gli stessi possano essere legittimamente utilizzati ai fini della pubblicazione.
Analogamente è opportuno che le fotografie non contengano espliciti riferimenti a persone o cose dalle quali sia possibile risalire all’identità del debitore.
La pubblicazione della documentazione avviene dopo un accurato procedimento di trattamento della stessa al fine della migliore codifica dei dati contenuti nei documenti, ed ogni bando di vendita viene pubblicato di norma a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del materiale in caso di documentazione conforme.
La comunicazione di verifica positiva della conformità del materiale per la pubblicazione avviene entro 24 ore lavorative tramite e-mail all’indirizzo indicato dal richiedente.
In caso di documentazione conforme alla pubblicazione ma contenente errori formali rilevati durante l'analisi dettagliata dei documenti, tali da pregiudicare la qualità delle informazioni da pubblicare, lo staff contatterà tempestivamente il richiedente per la risoluzione delle problematiche incontrate. In tal caso la pubblicazione, potrebbe subire dei ritardi rispetto alla data prevista.
Al momento della pubblicazione, il richiedente riceve via fax/e-mail un "certificato di pubblicazione" comprovante l'avvenuta pubblicità.
Il servizio pubblica la documentazione ricevuta come segue:
 

•ordinanza e avviso di vendita
viene garantita la pubblicazione integrale dell’ordinanza e/o avviso, oltre che la codifica dettagliata di tutte le informazioni contenute all’interno della stessa, al fine di permettere ogni tipo di ricerca possibile, esclusa ogni ricerca sul nome del debitore (ai sensi del codice sulla privacy);
 

•C.T.U. ed allegati
viene garantita la pubblicazione integrale della relazione peritale al fine di raggiungere la massima efficacia nella diffusione di informazioni utili alla vendita in corso e, se possibile, verrà effettuata la scomposizione delle planimetrie e fotografie per singolo lotto pubblicizzato; per evitare confusione e duplicazioni nelle stesse;
 

•modulistica relativa alla vendita
ad ogni specifica vendita può essere associata la modulistica necessaria per la partecipazione e le relative modalità che l'Ufficio o l'associazione vorrà inviarci e che gli interessati potranno direttamente stampare ed utilizzare.

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